Art. 69. PERSONALE DI POSIZIONE FUNZIONARIALE
1.- Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale di 1 livello retributivo, al personale di ruolo cui con atto formale dell'Azienda venga assegnato il livello retributivo differenziato previsto al precedente art. 13, la indennita' mensile di lire 500 mila o 350 mila sara' attribuita ed erogata per 12 mensilita' in rapporto all'importanza relativa della posizione affidata. Ai fini di cui sopra, entro il 30 aprile 1992, si procedera' alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative, individuando le funzioni sulla base delle reali esigenze di servizio per un numero complessivo non superiore al 5% della dotazione organica dell'Azienda.
2.- Sia in fase di prima applicazione che successivamente, la valutazione per selezione, sulla base dei criteri prefissati, avverra' con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire e sara' affidata ad un collegio tecnico di cinque Direttori e Dirigenti, di cui almeno due provenienti dai servizi del traffico aereo.
L'affidamento delle funzioni avviene con provvedimento del Direttore Generale e la decorrenza dei benefici economici previsti e' fissata all'1.1.92 nel solo caso di conferma di posizione, dalla data del provvedimento negli altri casi. In ogni caso l'affidamento stesso presuppone lo svolgimento con carattere di continuita' di funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda, in unita' organizzative di adeguata dimensione e struttura, centrali e decentrate, con potere di discrezionalita' decisionale e responsabilita' gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessita' e rilevanza aziendale.
3.- La attribuzione della posizione di funzionariato, sia in sede di prima applicazione che successivamente e' operata sulla base di una puntuale verifica della rispondenza dei requisiti posseduti dalle figure professionali ai criteri prefissati tenendo conto esclusivamente di atti formali dell'Azienda.
4.- Ferma restando la normativa generale prevista per le diverse fig- ure e profili professionali, i lavoratori posti nella posizione di funzionariato attraverso specifici provvedimenti aziendali, potranno essere destinatari:
a) nei limiti delle responsabilita' derivanti dalle funzioni loro affidate, di specifiche procure;
b) degli elementi di informazione necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attivita' in cui sono inseriti;
c) di un piano specifico di interventi di aggiornamento professionale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonche' l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici, organizzativi e produttivi, del particolare rapporto con l'Azienda e con il lavoro e delle problematiche del processo gestionale.
5.- Il peculiare livello retributivo differenziato di parametro 320 e la indennita' mensile attribuiti determinano, per il personale di posizione funzionariale, un trattamento globale annuo corrispondente alle particolari funzioni, mansioni, compiti e responsabilita' di cui e' investito, per il normale orario di lavoro.
6.- Qualora la natura delle responsabilita' assegnate a tale personale non turnista incaricato della direzione di unita' organizzative di particolare rilevanza sotto l'aspetto operativo- gestionale comporti normalmente per oggettive esigenze funzionali necessita' di reperibilita' e/o la effettuazione di prestazioni oltre il normale orario di lavoro anche non in prosecuzione dello stesso, potra' essere corrisposto uno specifico compenso collegato alla posizione attribuita, che retribuisca in via forfettaria tali prestazioni per una cifra lorda annua non superiore al montante di ore straordinarie previsto come limite individuale dal presente testo. Tale compenso e' inteso retribuire, oltre alla disponibilita' per reperibilita', le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro a qualunque titolo, (ivi incluso quello prestato in festivita', in orario notturno oppure di sabato) comunque necessarie per lo svolgimento delle attivita', compiti e funzioni assegnate ed assorbe ogni corrispondente emolumento.
1.- Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale di 1 livello retributivo, al personale di ruolo cui con atto formale dell'Azienda venga assegnato il livello retributivo differenziato previsto al precedente art. 13, la indennita' mensile di lire 500 mila o 350 mila sara' attribuita ed erogata per 12 mensilita' in rapporto all'importanza relativa della posizione affidata. Ai fini di cui sopra, entro il 30 aprile 1992, si procedera' alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative, individuando le funzioni sulla base delle reali esigenze di servizio per un numero complessivo non superiore al 5% della dotazione organica dell'Azienda.
2.- Sia in fase di prima applicazione che successivamente, la valutazione per selezione, sulla base dei criteri prefissati, avverra' con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire e sara' affidata ad un collegio tecnico di cinque Direttori e Dirigenti, di cui almeno due provenienti dai servizi del traffico aereo.
L'affidamento delle funzioni avviene con provvedimento del Direttore Generale e la decorrenza dei benefici economici previsti e' fissata all'1.1.92 nel solo caso di conferma di posizione, dalla data del provvedimento negli altri casi. In ogni caso l'affidamento stesso presuppone lo svolgimento con carattere di continuita' di funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda, in unita' organizzative di adeguata dimensione e struttura, centrali e decentrate, con potere di discrezionalita' decisionale e responsabilita' gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessita' e rilevanza aziendale.
3.- La attribuzione della posizione di funzionariato, sia in sede di prima applicazione che successivamente e' operata sulla base di una puntuale verifica della rispondenza dei requisiti posseduti dalle figure professionali ai criteri prefissati tenendo conto esclusivamente di atti formali dell'Azienda.
4.- Ferma restando la normativa generale prevista per le diverse fig- ure e profili professionali, i lavoratori posti nella posizione di funzionariato attraverso specifici provvedimenti aziendali, potranno essere destinatari:
a) nei limiti delle responsabilita' derivanti dalle funzioni loro affidate, di specifiche procure;
b) degli elementi di informazione necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attivita' in cui sono inseriti;
c) di un piano specifico di interventi di aggiornamento professionale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonche' l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici, organizzativi e produttivi, del particolare rapporto con l'Azienda e con il lavoro e delle problematiche del processo gestionale.
5.- Il peculiare livello retributivo differenziato di parametro 320 e la indennita' mensile attribuiti determinano, per il personale di posizione funzionariale, un trattamento globale annuo corrispondente alle particolari funzioni, mansioni, compiti e responsabilita' di cui e' investito, per il normale orario di lavoro.
6.- Qualora la natura delle responsabilita' assegnate a tale personale non turnista incaricato della direzione di unita' organizzative di particolare rilevanza sotto l'aspetto operativo- gestionale comporti normalmente per oggettive esigenze funzionali necessita' di reperibilita' e/o la effettuazione di prestazioni oltre il normale orario di lavoro anche non in prosecuzione dello stesso, potra' essere corrisposto uno specifico compenso collegato alla posizione attribuita, che retribuisca in via forfettaria tali prestazioni per una cifra lorda annua non superiore al montante di ore straordinarie previsto come limite individuale dal presente testo. Tale compenso e' inteso retribuire, oltre alla disponibilita' per reperibilita', le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro a qualunque titolo, (ivi incluso quello prestato in festivita', in orario notturno oppure di sabato) comunque necessarie per lo svolgimento delle attivita', compiti e funzioni assegnate ed assorbe ogni corrispondente emolumento.