Articolo 8 del Decreto 25 gennaio 2012, n. 30
Articolo 7Articolo 9
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27 marzo 2012
Art. 8. 1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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