Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, le societa' di ogni tipo, comprese le societa' semplici, in nome collettivo e accomandita semplice e gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre organizzazioni prive di personalita' giuridica, non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 5 e dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .