Art. 63. Raccolta delle firme delle autorita' locali 1. A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare e' istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.
2. Se la firma e' compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.
2. Se la firma e' compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.