Articolo 3 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 ottobre 1990
Art. 3. Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio 1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidita' permanente pari almeno a due terzi della capacita' lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, puo' optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entita' della invalidita' permanente, in riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1990
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