Articolo 19 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Articolo 18
Versione
26 ottobre 1990
Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1990
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