"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ((Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali)) ".
10 febbraio 2012
7 aprile 2012
"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ((Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali)) ".
Commentari • 5
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 20 gennaio 2021
[…] La norma, oltre ad allargare l'obbligazione solidale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, ha esteso la garanzia inerente al trattamento retributivo fino a due anni dalla cessazione dei lavori. L'art. 21, co. 1 D.L. 5/2012, convertito con modifiche dalla legge 35/2012 ha ridisegnato il sistema di tutele, introducendo il beneficio per il committente, ove convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente all'appaltatore, della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. […]
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 23788 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 02/09/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 02/09/2021), n.23788 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 36431-2019 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 41431 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2021, (ud. 12/10/2021, dep. 23/12/2021), n.41431 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18380-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 41373 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 23/12/2021), n.41373 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2588-2020 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende …
Leggi di più… - 5. Appunti sulla inarrestabile metamorfosi della responsabilità solidale negli appaltiDi : Chiara Colosimo · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 28 novembre 2017
Giurisprudenza • 296
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 244Provvedimento: […] Parte_1 con ordinanza n.28528 del 06/11/2024, ha cassato la predetta decisione, rinviando a questa Corte (in diversa composizione), evidenziando che “l'art. 21 del D.L. n. 5 del 2012, nel limitare al solo datore di lavoro inadempiente la responsabilità per l'omissione contributiva nel settore degli appalti, si atteggia come norma innovativa (…) e non assolve, dunque, […] CP_ dovute le sanzioni civili così come quantificate dall' e comunque che siano limitate solo alle inadempienze contributive fino al 10.02.2012, data di entrata in vigore dell'art.21 d.l. n.5/2012. […]Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- art. 21 D.L. n. 5/2012·
- giudizio di rinvio·
- appalti·
- successione di leggi nel tempo·
- art. 29 d.lgs. n. 276/2003·
- responsabilità solidale·
- compensazione spese di lite·
- sanzioni civili
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2019, n. 27499Provvedimento: […] Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare la natura innovativa e non interpretativa (come tale non retroattiva) dell'art. 21 del d.l. n. 5/2012, convertito nella legge n. 34/2012, allorquando ha di recente statuito (Cass. […]Leggi di più...
- art. 21 d.l. n. 5/2012·
- tutela lavoratori·
- art. 1676 cod. civ.·
- interpretazione retroattiva legge·
- art. 29 d.lgs. n. 276/2003·
- responsabilità solidale appaltatore e committente·
- sanzioni civili·
- consorzio di cooperative·
- subappalto
- 3. Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2021, n. 602Provvedimento: […] infine, alla asserita mancanza del contraddittorio in applicazione dell'art 21 d.l. 5/2012 (che prevede la possibilità per il committente di eccepire il beneficio excussionis dell'appaltatore e subappaltatore ed il conseguente obbligo per il creditore di iniziare l'azione esecutiva nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e subappaltatore) e dell'art. 4, co 31, L. 92/2012 (obbligo di litisconsorzio necessario tra committente ed appaltatori) ha precisato che e citate disposizioni sono state abrogate dall'art.Leggi di più...
- contraddittorio·
- beneficio di escussione·
- art. 102 c.p.c.·
- art. 29 D.Lgs. 276/2003·
- decadenza biennale·
- responsabilità solidale·
- art. 354 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 162 c.p.c.·
- art. 101 c.p.c.·
- nullità sentenza·
- litisconsorzio necessario
- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/11/2019, n. 28501Provvedimento: […] Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare la natura innovativa e non interpretativa (come tale non retroattiva) dell'art. 21 del d.l. n. 5/2012, convertito nella legge n. 34/2012, allorquando ha di recente statuito (Cass. […]Leggi di più...
- art. 29 d.lgs 276/2003·
- giudicato·
- prescrizione crediti contributivi·
- contributo unificato·
- responsabilità solidale appaltatore e committente·
- art. 360 c.p.c.·
- decadenza crediti contributivi·
- omesso esame fatto decisivo·
- sanzioni civili
- 5. Corte d'Appello Torino, sentenza 03/01/2023, n. 666Provvedimento: […] Da un lato, infatti, le sanzioni civili hanno natura accessoria e costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, legalmente predeterminata e prevista dalla legge al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e, dall'altro, non risulta applicabile, ratione temporis, l'art. 21 D.L. 5/2012, conv. in L.Leggi di più...
- art. 29 D.Lgs. 276/2003·
- contributo unificato·
- decadenza biennale·
- buona fede e legittimo affidamento·
- responsabilità solidale·
- obbligo contributivo·
- prescrizione·
- art. 4 D.L. 5/2012·
- appalto di opere e servizi·
- sanzioni civili