Articolo 36 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Articolo 31 bisArticolo 37
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10 febbraio 2012
Art. 36. Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 1. All' articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile , il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;" .
Entrata in vigore il 10 febbraio 2012
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