Articolo 6 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Articolo 5Articolo 6 bis
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Art. 6. Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , nonche' dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ((...)) ;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell' articolo 162 del codice civile ;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all' articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).
3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia".
Entrata in vigore il 27 febbraio 2016
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