Art. 9. Dichiarazione unica di conformita' degli impianti 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 , e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n.37 del 2008 , la dichiarazione di cui all' articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. ((Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. ((Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))