Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 gennaio 1979
Art. 3.
L' art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' modificato come segue:
"I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purche' questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera e' stata prodotta. Se tale termine e' stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera e' stata prodotta".
Entrata in vigore il 31 gennaio 1979
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