Art. 3.
L' art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' modificato come segue:
"I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purche' questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera e' stata prodotta. Se tale termine e' stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera e' stata prodotta".
L' art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' modificato come segue:
"I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purche' questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera e' stata prodotta. Se tale termine e' stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera e' stata prodotta".