Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1975
Art. 1.

L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichita', opere artistiche e musei, nonche' di tutela del paesaggio.
A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne da' bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall' art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 .
Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facolta' di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facolta' di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi.
La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali, esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attivita' previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente