Art. 14. Registro nazionale 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'articolo 13. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2011, N. 21 .
2. ((I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.)) Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2011, N.21 .
3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.
5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalita' di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori, nonche' tutte le altre informazioni di cui al comma 2.
2. ((I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.)) Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2011, N.21 .
3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.
5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalita' di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori, nonche' tutte le altre informazioni di cui al comma 2.