Articolo 5 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
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18 dicembre 2025
Art. 5.

Liceita' del trattamento

1. Il trattamento e' lecito se e' necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorita' competente per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto dell'Unione europea o su disposizioni di legge o di regolamento o su atti amministrativi generali che individuano i dati personali e le finalita' del trattamento.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)) .
(2)


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 , ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "l' articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018 , come modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalita' del trattamento nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o piu' regolamenti".
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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