Liceita' del trattamento
1. Il trattamento e' lecito se e' necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorita' competente per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto dell'Unione europea o su disposizioni di legge o di regolamento o su atti amministrativi generali che individuano i dati personali e le finalita' del trattamento.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)) .
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 , ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "l' articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018 , come modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalita' del trattamento nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o piu' regolamenti".