Decreto 3 maggio 2018, n. 59

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    Giurisprudenza56

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    • 1TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/07/2025, n. 14282
      Provvedimento: Pubblicato il 18/07/2025 N. 14282/2025 REG.PROV.COLL. N. 06416/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6416 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da I.Co.Tea.C.A.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale …
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      • corsi CLIL·
      • scuole superiori di mediazione linguistica·
      • disparità di trattamento·
      • giurisdizione amministrativa·
      • art. 14 D.M. 249/2010·
      • riconoscimento titoli di studio·
      • competenza ministeriale·
      • eccesso di potere·
      • diritto costituzionale allo studio·
      • master di primo e secondo livello

    • 2TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 3762
      Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2025 N. 03762/2025 REG.PROV.COLL. N. 10005/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10005 del 2018, proposto da UNINT - Università degli studi internazionali di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. da Palestrina, 47; contro Ministero …
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      • scuole superiori per mediatori linguistici·
      • art. 17 legge n. 127/1997·
      • disparità di trattamento·
      • giurisdizione amministrativa·
      • regolamento ministeriale·
      • qualificazione docenti·
      • eccesso di potere·
      • armonizzazione normativa·
      • corrispondenza ordinamenti didattici·
      • principio di legalità

    • 3Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4918
      Provvedimento: Tribunale di Bari Sezione Lavoro N.R.G. 15425/2024 Il Giudice AT RA TO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da , , Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 , ed , rappresentati e [...] Parte_5 Parte_6 difesi dall'Avv.to PAPALIA ANTONIO ricorrente contro - Controparte_1 [...] Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal dirigente dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA resistente OGGETTO: ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al punteggio aggiuntivo da certificazione CLIL rilasciata da una SSML accreditata, previa Contr disapplicazione della nota del n. 11276/2024. Conclusioni: come da note a …
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      • competenza rilascio certificazioni·
      • punteggio aggiuntivo GPS·
      • disapplicazione nota ministeriale·
      • riconoscimento certificazione CLIL·
      • disparità di trattamento·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • compensazione spese processuali·
      • art. 700 c.p.c.·
      • art. 414 c.p.c.·
      • principio di legalità

    • 4Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1679
      Provvedimento: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 6411 /2024 ; - visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/12/2024 ed iscritto al …
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      • normativa di settore·
      • disapplicazione nota ministeriale·
      • graduatorie provinciali supplenze (GPS)·
      • punteggio aggiuntivo·
      • scuole superiori mediatori linguistici·
      • certificazione CLIL·
      • O.M. 88/2024·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • D.M. 249/2010·
      • compensazione spese legali

    • 5Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 7278
      Provvedimento: R.G. 1638/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA NI ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Girolamo Raffaele Parte_1 che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso RICORRENTE CONTRO , Controparte_1 [...] Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16/1/2025 conveniva in giudizio, dinnanzi a Parte_1 codesto Tribunale, il e l' Controparte_1 Controparte_2 , domandando il riconoscimento - …
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      • D.M. n. 1511/2022·
      • giurisdizione tribunale del lavoro·
      • D.M. n. 249/2010·
      • autotutela amministrativa·
      • scuole superiori mediazione linguistica·
      • principio di parità di trattamento·
      • art. 14 D.M. 249/2010·
      • punteggio aggiuntivo CLIL·
      • D.M. n. 6/2012·
      • graduatorie provinciali supplenze
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    Versioni del testo

    • Articolo 1
      Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle scuole superiori per mediatori linguistici di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 .
      N O T E

      Avvertenza:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


      Note alle premesse:
      - La legge 11 ottobre 1986, n. 697 , recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1986, n. 250.
      - Si riporta l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
      «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
      3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
      I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
      4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
      (Omissis).».
      - Si riporta l' articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
      «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
      - (Omissis).
      96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente:
      a) il riconoscimento delle scuole di cuialla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
      (Omissis).».
      - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
      - La legge 11 luglio 2002, n. 148 , recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2002, n. 173, S.O.
      - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante « Codice in materia di protezione dei dati personali » e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
      - La legge 16 gennaio 2006, n. 18 , recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21.
      - Si riporta l' articolo 2, commi da 138 a 141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 , recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230:
      «Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - (Omissis).
      138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
      a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
      b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
      c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione.
      139. I risultati delle attivita' di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.
      140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
      a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
      b) i requisiti e le modalita' di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita', prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di eta'.
      141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall' articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall' articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 , il Comitato di valutazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 , e il Comitato di valutazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 .
      (Omissis).».
      - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 , recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
      - Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 , recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 » e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2012, n. 57.
      - Il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 , recante «Regolamento di riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , adottato in attuazione dell' articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 » e' pubblicato nella Gazz.
      Uff. 22 marzo 2002, n. 69.
      - Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 , concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica » e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.
      - Il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» e' pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 155 del 6 luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 153.
      - Il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 157 del 9 luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 155.
      - Il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 , «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla L. 11 ottobre 1986, n. 697 , adottato in attuazione dell' articolo 17, comma 96, lettera a), della L. 15 maggio 1997, n. 127 » e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2002, n. 69.
      - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale », e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

    • Articolo 2
      Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
      a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
      b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
      c) per Direzione, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;
      d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;
      e) per decreto, il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 , recante «Riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , adottato in attuazione dell' articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;
      f) per scuole superiori per mediatori linguistici, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 ;
      g) per corsi, i corsi di studio per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e di secondo ciclo di durata biennale istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi rispettivamente del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 , e del presente regolamento;
      h) per Commissione, la Commissione consultiva e di valutazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
      i) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca istituita ai sensi dell' articolo 2, commi da 138 a 141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ;
      l) per CUN, il Consiglio universitario nazionale quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ai sensi della legge 16 gennaio 2006, n. 18 , recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale».
    • Articolo 3
      Art. 3. Modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 1. I richiami al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 , contenuti nel decreto, si intendono riferiti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 .
      2. Al decreto sono apportate le seguenti modifiche:
      a) all'articolo 1, comma 2, le parole «classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;
      b) all'articolo 2, comma 9, le parole «classe n. 3 delle lauree universitarie - Scienze della mediazione linguistica di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;
      c) all'articolo 7, comma 1, le parole «la classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000» sono sostituite dalle seguenti: «la classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;
      d) all'articolo 8, comma 1, le parole «specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in "Interpretariato di conferenza" (n. 39/S) e in "Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica" (n. 104/S) di cui decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, con le modalita' di cui all'articolo 5 dello stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «magistrale appartenenti alla classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157, supplemento ordinario n. 155 del 6 luglio 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, con le modalita' di cui all'articolo 6 dello stesso decreto»;
      e) all'articolo 13, comma 1, e nella rubrica, la parola: «specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale».