Art. 8.
Rifiuto o rinvio dell'assistenza
1. Le due Parti non sono tenute ad eseguire le richieste previste dal presente Accordo qualora l'assistenza pregiudicasse la loro sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi nazionali o violasse un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. La Parte adita puo' differire o rifiutare l'esecuzione della richiesta di assistenza quando vi siano motivi per credere che interferisca con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso da parte di agenzie competenti della Parte richiedente.
3. Se la Parte richiedente inoltra una richiesta che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se la stessa richiesta le fosse presentata dalla Parte adita, segnala il fatto nella propria richiesta. L'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione della Parte adita.
4. Nel caso in cui sia impossibile eseguire una richiesta da parte della Parte adita, la Parte richiedente e' informata quanto prima per iscritto della decisione di rifiuto o di rinvio e dei motivi che l'hanno determinata.