Art. 14.
Disposizioni finali
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, eventualmente all'uopo previste.
2. L'Accordo e' concluso per una durata illimitata ma puo' essere denunciato da una delle Parti previa notifica scritta almeno 90 giorni prima della data effettiva di denuncia. La denuncia del presente Accordo non ha effetto sulle richieste presentate al momento in cui l'Accordo era ancora in vigore.
3. Le Parti, su richiesta e ove necessario, concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo e per apportare emendamenti allo stesso. Ogni emendamento sara' fatto in forma di accordo scritto tra le Parti ed entreranno in vigore nei termini stabiliti al paragrafo 1. Tutti gli emendamenti sono parte integrante del presente Accordo.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Firmato a Hanoi, il 6 novembre 2015, in due originali, nelle lingue italiana, vietnamita e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza interpretativa prevale il testo in lingua inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico