Art. 7.
Assistenza spontanea
Ciascuna Parte fornisce, di propria iniziativa, le informazioni disponibili, nei casi in cui ritenga che le stesse possano riguardare gravi violazioni doganali, che possano causare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica, o a qualsiasi altro interesse vitale dell'altra Parte.