Art. 6.
Comunicazione della richiesta
1. La richiesta di assistenza, che deve essere presentata sottoforma di documento scritto in lingua inglese, e' inviata, anche per via e-mail, direttamente all'altra Parte, corredata da tutte le informazioni necessarie e recante, in modo chiaro, le questioni per le quali si fa richiesta di assistenza.
In caso di urgenza, la Parte adita accetta una richiesta formulata verbalmente (per telefono).
Le richieste verbali devono essere confermate per iscritto al massimo entro 48 ore dalla formulazione delle stesse, salvo diverso accordo.
2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
il nome della Parte richiedente;
l'oggetto e le motivazioni della richiesta;
un breve resoconto del caso e degli elementi giuridici;
il tipo d'intervento richiesto;
i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte;
il procedimento applicato, specificando se, in caso di violazione accertata, si avviera' un procedimento di natura penale.
3. Nell'ambito di questo Accordo, i punti di contatto sono definiti mediante scambio di corrispondenza tra i rispettivi Direttori generali delle Amministrazioni doganali. Le Parti adottano tutti i provvedimenti utili per garantire che i funzionari preposti all'attivita' di indagine e di contrasto alle violazioni doganali intrattengano fra loro rapporti personali e diretti.