Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2010
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 novembre 1961
Art. 19.
Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attivita' svolta abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate puo' essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.
Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall' art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054 .
La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.
Entrata in vigore il 3 novembre 1961
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