Articolo 30 del Decreto 2 dicembre 2002, n. 276
Articolo 29Articolo 31
Versione
4 gennaio 2003
Art. 30. Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi 1. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici e' richiesto il possesso dei requisiti indicati negli articoli 16 e 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e successive modificazioni.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Costituisce causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.
4. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno riportato:
a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
5. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
6. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. Ai partecipanti ai concorsi si applicano le disposizioni di cui all' articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 .
Note all'art. 30:
- Per il testo degli articoli 16 e 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , si veda in note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si veda in note all'art. 23.
- Per il testo dell' art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 si veda in nota all'art. 24.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2003
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