Articolo 10 del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59
Articolo 9 terArticolo 11
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23 marzo 1978
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20 maggio 1978
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13 luglio 2011
Art. 10. ((Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289-bis del codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale)) .
Entrata in vigore il 13 luglio 2011
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