Articolo 37 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 gennaio 1939
Art. 37.

Il Ministero delle finanze effettua saltuariamente una seconda revisione della liquidazione e dell'accertamento delle vincite nonche' delle riscossioni delle ricevitorie.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1939
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