Articolo 33 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 gennaio 1939
Art. 33.

Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi diretto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non puo' pretendere che il quintuplo del prezzo della giuocata da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. In caso di contestazione decide l'Intendenza di finanza della Provincia.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1939
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