Art. 33.
Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi diretto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non puo' pretendere che il quintuplo del prezzo della giuocata da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. In caso di contestazione decide l'Intendenza di finanza della Provincia.
Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi diretto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non puo' pretendere che il quintuplo del prezzo della giuocata da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. In caso di contestazione decide l'Intendenza di finanza della Provincia.