Articolo 1 quinquies del Decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105
Articolo 1 quaterArticolo 1 sexies
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19 agosto 2010
Art. 1-quinquies. (((Garanzie finanziarie ai fini
dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). )) (( 1. Al fine di contrastare le attivita' speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinche' l'istanza per l'autorizzazione di cui all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti. ))
Entrata in vigore il 19 agosto 2010
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