Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 ottobre 1982
Art. 4.
E' costituito il Consorzio obbligatorio degli oli usati, al quale e' conferita la personalita' giuridica.
Al consorzio partecipano in posizione paritetica tra loro due categorie di soggetti, di cui una comprende tutte le imprese che producono oli base rigenerati e l'altra tutte le imprese che immettono al consumo, anche in veste di importatori, oli lubrificanti di base e finiti. Nell'ambito della prima categoria, le quote di partecipazione sono proporzionali alle quantita' di oli usati lavorate; nell'ambito della seconda, alle quantita' di lubrificanti immesse al consumo.
Il consorzio non ha fine di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
Il consorzio ripartisce annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6, tra le imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti di base e finiti da ciascuna di esse immessi al consumo.
Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.
Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma precedente, secondo le modalita' ed i termini fissati ai sensi dell'art. 7.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982
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