Articolo 102 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 101Articolo 103
Versione
28 giugno 1963
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Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 marzo 1988
Art. 102.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603 ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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