Articolo 14 del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135
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27 settembre 2022
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6 febbraio 2025
Art. 14. Sanzioni 1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorita' competenti ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso venga accertata la non idoneita' delle modalita' di detenzione, anche con riferimento al benessere, o si verifichino riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e d), e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
2-bis. ((Chiunque viola una o piu' delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro)) .
3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non e' pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2025
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