Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 aprile 1973
Art. 5.
Qualora l'attivita' di mediatore marittimo sia esercitata da societa', i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle societa' stesse.
La domanda di iscrizione delle societa' deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui la societa' stessa ha la sede legale.
Le societa' sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.
Entrata in vigore il 22 aprile 1973
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