Art. 6.
Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
b) non essere interdetto o inabilitato;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
e) non svolgere attivita' incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dello art. 3 della legge.
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Alla domanda devono essere allegati:
1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili;
2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga;
3) attestazione che e' stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento;
4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 .
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accertera' d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.
Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
b) non essere interdetto o inabilitato;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
e) non svolgere attivita' incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dello art. 3 della legge.
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Alla domanda devono essere allegati:
1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili;
2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga;
3) attestazione che e' stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento;
4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 .
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accertera' d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.