Art. 21.
Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in piu' forme di assicurazione obbligatoria per attivita' autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
b) alla data di perfezionamento dei requisiti di eta', di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.
Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969 N. 153)) Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di riversibilita' e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 .
Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in piu' forme di assicurazione obbligatoria per attivita' autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
b) alla data di perfezionamento dei requisiti di eta', di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.
Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969 N. 153)) Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di riversibilita' e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 .