Articolo 5 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
11 agosto 1923
>
Versione
31 agosto 1940
Art. 5. Lavoro straordinario.

E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10% o con un aumento corrispondente sui cottimi. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 luglio 1940, n. 1109 , ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Tuttavia il Ministro per le corporazioni puo' autorizzare che siano effettuate ore di lavoro straordinarie in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, stabilendone eventualmente le condizioni, sentite le Associazioni sindacali interessate".
Entrata in vigore il 31 agosto 1940
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente