Articolo 1 del Decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556
Articolo 2
Versione
20 settembre 1986
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Versione
20 novembre 1986
Art. 1. 1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. ((Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali)) . Si applica la disposizione dell' articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 . Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione e' considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse:
a) a norma dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);
b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, ((lettere d) ed f),)) del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalita' di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.
Entrata in vigore il 20 novembre 1986
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