Articolo 13 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
Articolo 11 sex deciesArticolo 13 bis
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Art. 13. Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, ((...)) , e 10-quater, nonche' delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), e' sanzionata ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 . Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7 dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. (26)
2. Alle condotte previste dagli articoli 476 , 477 , 479 , 480 , 481 , 482 e 489 del codice penale , anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell' articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, e' punita ai sensi dell' articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 . (26)

------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si applica dall'11 ottobre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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