( Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute
in materia di ingressi nel territorio nazionale e
per la adozione di linee guida e protocolli
connessi alla pandemia ((di COVID-19)) ). ((26))
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, ((nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalita',)) con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
((26)) --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.