Articolo 10 bis del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
Articolo 9 bisArticolo 9 ter 1
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22 giugno 2021
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1 aprile 2022
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24 maggio 2022
Art. 10-bis.

( Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute
in materia di ingressi nel territorio nazionale e
per la adozione di linee guida e protocolli
connessi alla pandemia ((di COVID-19)) ). ((26))

1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, ((nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalita',)) con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

((26)) --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Entrata in vigore il 24 maggio 2022
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