Articolo 68 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Articolo 59 bisArticolo 61
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Art. 68. Modifiche alla normativa vigente

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato".
2. L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121 , svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.".
3. L' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' sostituito dal seguente:
"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia e' determinata dalla qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio e' sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.
4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito." 4. All' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell' articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n 121 , competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall' articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita' ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato.
In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
(( Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.".
4-bis. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. ))
5. Al quarto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69" sono inserite le seguenti: "e della commissione per la progressione in carriera".
6. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , le parole "di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: "di telematica", e, dopo la parola "arruolamento" vengono aggiunte quelle di: "e psicologia".
7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo e' aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".
8. All' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 , sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 ".
9. All' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" (( b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. )) "
10. Dopo l' articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis (Cause di sospensione dagli scrutini). 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.".
11. All' articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85 , le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.".
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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