Articolo 61 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Articolo 68Articolo 65
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Art. 61. Sospensione dalla partecipazione agli scrutini 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi ((per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)) .
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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