Articolo 32 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Articolo 31Articolo 33
Versione
5 dicembre 2000
>
Versione
13 giugno 2001
>
Versione
21 febbraio 2002
>
Versione
7 luglio 2017
>
Versione
17 novembre 2018
>
Versione
20 febbraio 2020
Art. 32. ((Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia.)) 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall' articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 . Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
(( 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. )) 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni ((...)) finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico e' effettuata previa ((verifica finale)) del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il ((regolamento)) di cui all'articolo 4, comma 6 ((, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)) . Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 .
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121 .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente