Art. 7. Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.