Articolo 12 del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50
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16 giugno 2019
Art. 12. Accesso alle strutture di formazione 1. L'ANSFISA provvede affinche' le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura nonche' il loro personale addetto a compiti di sicurezza essenziali beneficino di un accesso equo e non discriminatorio alle strutture di formazione, qualora tale formazione sia necessaria per l'esercizio dei servizi sul sistema ferroviario. I servizi di formazione comprendono la formazione relativa alla necessaria conoscenza delle linee, alle regole e procedure d'esercizio, al sistema di controllo-comando e segnalamento ed alle procedure d'emergenza applicate sulle linee. Qualora i servizi di formazione non includano esami e il rilascio di certificati, l'ANSFISA provvede affinche' il personale delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura abbiano accesso alle procedure per il rilascio dei certificati. L'ANSFISA provvede affinche' i servizi di formazione soddisfino i requisiti contenuti rispettivamente nella direttiva 2007/59/CE , nelle STI o nelle norme nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e) del presente decreto.
2. L'ANSFISA provvede al riconoscimento delle strutture di formazione e vigila sulla loro attivita'. Nel caso in cui le strutture di formazione siano accessibili soltanto attraverso un'unica impresa ferroviaria o un unico gestore dell'infrastruttura, l'ANSFISA provvede affinche' le altre imprese ferroviarie vi possano accedere ad un prezzo ragionevole e non discriminatorio, che sia proporzionato ai costi e che possa includere un margine di profitto.
3. All'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti, personale viaggiante e personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura possono tener conto, anche sulla base di quanto stabilito dall'ANSFISA, della formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite dagli stessi in precedenza presso altre imprese ferroviarie. A tal fine, detto personale ha diritto ad avere accesso, ottenere copia e trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche e l'esperienza.
4. Ogni impresa ferroviaria e ogni gestore dell'infrastruttura e' responsabile del livello di formazione e delle qualifiche del proprio personale incaricato di attivita' di sicurezza essenziali.
Note all' art. 12:
- La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita' e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.
Entrata in vigore il 16 giugno 2019
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