Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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- 1. Avviso Di Accertamento Legato A Conti o Redditi Alle Isole Cayman: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 23 agosto 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché il Fisco ti contesta conti correnti o redditi detenuti alle Isole Cayman? Le Isole Cayman rientrano tra le giurisdizioni considerate a fiscalità privilegiata e per questo sono oggetto di controlli serrati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Attraverso lo scambio internazionale di informazioni, il Fisco italiano può venire a conoscenza di depositi, investimenti e redditi esteri non dichiarati. In questi casi, le conseguenze fiscali e penali possono essere molto pesanti. Quando scattano le contestazioni – Se non sono stati dichiarati conti correnti, depositi o investimenti detenuti alle Cayman – Se non è stato compilato il quadro RW per il …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2024, n. 31137Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 31137 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 05/12/2024 Lavoro di questa Corte ha disposto la trasmissione del procedimento al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite. Ha motivato la rimessione sia in ragione della successione in materia di interventi normativi da interpretare e coordinare fra loro, sia sulla base della presenza di un contrasto giurisprudenziale fra due Sezioni di questa Suprema Corte. 3 5. La Prima Presidente ha assegnato la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite. 6. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso parte …Leggi di più...
- bis, d.l. n. 543 del 1996 e art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997·
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Versioni del testo
- Parte i : Economia reale
- Titolo I : Interventi anticrisi
- Articolo 1Art. 1. Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali 1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 .
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 , convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 , e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 .
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per cento dei trattamenti, e' posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ., trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 . Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.
7. All' articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: "L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attivita' autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 .". Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia' percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attivita' autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti, e' liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilita' pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , il trattamento di mobilita' per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 .