Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 3Articolo 5
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15 novembre 1990
Art. 4. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)
Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita';
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita';
c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all' articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162 .
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' art. 4:
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". La tabella XIX allegata al citato decreto determina la dotazione organica dei dirigenti del Ministero della sanita'.
- Il testo originario dell' art. 3, comma 4, della legge n. 162/1990 , corrispondente al comma 4 del presente articolo, e' il seguente: "4. All'onere derivante dall'applicazione dell' art. 1-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'art. 39, comma 2, della presente legge".
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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