Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1990
Art. 5. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)
Controllo e vigilanza 1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente