Art. 121. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE )) .
2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE )) .
2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.