Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 maggio 2026 |
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- 1. Revoca prefettizia della patente di guida per condanne in materia diSandro Felicioni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) – dispone che …
Leggi di più… - 2. Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 4/2024 - Abstracthttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Detenzione di stupefacenti, confisca del denaro annullata (Cass. 32283/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2025
La confisca semplice ex at 240 c.p del denaro è ammissibile solo se sussiste un nesso causale-funzionale tra la somma e il profitto del reato contestato. In caso di condanna per mera detenzione a fini di cessione (art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990) senza contestazione di vendita, è illegittima la confisca del denaro rinvenuto, non potendo questa riferirsi a proventi di pregresse e diverse cessioni estranee all'imputazione. In caso di confisca allargata (art. 240-bis c.p.) è necessaria una richiede motivazione specifica sui presupposti: qualità di condannato per reato “spia”, sproporzione tra beni/disponibilità e redditi/attività economica, e mancata giustificazione della provenienza. Tali …
Leggi di più… - 4. Sezioni unite e pene illegali in materia di stupefacentihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Con una serie di decisioni assunte in sequenza, in esito alle udienze pubbliche e camerali del 26 febbraio 2015, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affrontato alcune tra le principali questioni controverse insorte dopo la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, ed in particolare a proposito della nozione di pena illegale e delle connesse implicazioni sulle sanzioni inflitte con sentenze irrevocabili. Di seguito si trascrivono le informazioni provvisorie, così come diffuse dal servizio novità della stessa Corte suprema. In un primo procedimento (ric. Sebbar, rel. Fumo) era stato fissato il seguente quesito: «Se l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per …
Leggi di più… - 5. Le Sezioni unite sui mezzi d'impugnazione delle misure di sicurezza in caso di condanna nel giudizio abbreviatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2024, n. 29546Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3877/2024 R.G. proposto da OG. NB., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Morelli (p.e.c.: michelemorelli@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto in Roma, Via del Viminale, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Niccolò Travia (p.e.c.: niccolotravia@ordineavvocatiroma.org); – ricorrente – contro Oggetto Disciplinare Avvocati Civile Sent. Sez. U Num. 29546 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 15/11/2024 2 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Procuratore Generale presso la Corte di cassazione; – intimati – avverso la sentenza n. 331/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il …Leggi di più...
- obbligo di motivazione·
- art. 59 l. n. 247/2012·
- violazione doveri probità·
- prescrizione azione disciplinare·
- violazione doveri decoro·
- art. 111 Cost.·
- art. 56 l. n. 247/2012·
- testimonianza in giudizio disciplinare·
- violazione doveri dignità
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2025, n. 5808Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Numero registro generale 10874/2024 Numero sezionale 50/2025 Numero di raccolta generale 5808/2025 Data pubblicazione 05/03/2025 HE SS NI AN Prima Presidente Presidente di Sezione OS MA DI IL Presidente di Sezione TO TI Presidente di Sezione AR TU UL FR TO PAGETTA IU SO SI FA ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto Disciplinare Magistrati Illecito disciplinare di cui all'art.2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006 Consigliere Ud. 04/02/2025 P.U. Consigliere Consigliere Cron. R.G. n. …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- art. 627 c.p.p.·
- art. 5 d.lgs. n. 109/2006·
- illecito disciplinare magistrati·
- art. 3- bis d.lgs. n. 109 del 2006·
- art. 318 c.p.·
- art. 19 d.lgs. n. 109/2006·
- art. 319-ter c.p.·
- art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990·
- art. 52 c.p.p.·
- art. 627, comma 3, c.p.p.·
- art. 321 c.p.·
- perdita anzianità·
- art. 606 c.p.p.·
- art.2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006
- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2024, n. 44060Provvedimento: 44060-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RI NO - Presidente - Sent. n. sez. 12 AR CH CC 11/07/2024 R.G.N. 46389/2023 Francesco AR Ciampi TO AN PO Casa Relatore- LU AC Ercole AP AL TO NG CA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO CO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 06/11/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente PO Casa; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Alfredo Pompeo Viola, e del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che …Leggi di più...
- richiesta di riesame·
- impugnazione·
- misura cautelare caducata ed emissione di una nuova ed autonoma misura·
- provvedimenti applicativi di una nuova misura cautelare·
- ordinanza emessa ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen·
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- impugnazioni·
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- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/02/2024, n. 23755Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da UZ MA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi, per il ricorrente, gli Avvocati EL IM e Vincenzo Antonio Rago, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. //171 Penale Sent. Sez. U Num. 23755 Anno 2024 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2023, il …Leggi di più...
- ordine europeo di indagine·
- limiti·
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- onere della prova a carico della parte interessata – sussistenza·
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- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/02/2024, n. 23756Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. GI NO, nato a [...] il [...] 2. GI BA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/07/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati Natale Polimeni, difensore di NO GI, e MO AP, difensore di BA GI, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, nonché l'Avvocato Manlio Morcella, difensore di entrambi, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei …Leggi di più...
- ordine europeo di indagine·
- ragioni·
- esclusione·
- preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle·
- preventiva autorizzazione del giudice del procedimento·
- richiesta emessa dal pubblico ministero italiano – legittimità·
- applicabilità·
- richiesta emessa dal pubblico ministero italiano·
- necessità·
- impossibilità per la difesa di accedervi – violazione dei diritti di difesa·
- disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen·
- sussistenza·
- necessità – esclusione·
- legittimità·
- onere di allegazione a carico della parte interessata
Versioni del testo
- Articolo 01Art. 01. 1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 9 ottobre 1990
COSSIGA
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Jervolino Russo, Ministro
per gli affari sociali
Gava, Ministro dell'interno
Vassalli, Ministro di grazia
e giustizia
Formica, Ministro delle
finanze
Carli, Ministro del tesoro
Rognoni, Ministro della
difesa
Bianco, Ministro della
pubblica istruzione
Donat Cattin, Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale
De Lorenzo, Ministro della
sanita'
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 20 - Titolo I : Degli organi e delle tabelle
- Articolo 1Art. 1. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2) Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti. 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ((Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze)) e' istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8 ((, e delle altre dipendenze patologiche)) . Il Ministro per la solidarieta' sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258 .
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.