Art. 7. Selezione delle navi ai fini dell'ispezione 1. L'autorita' competente locale provvede affinche', ai fini della programmazione dell'attivita' ispettiva, le navi siano selezionate in base al profilo di rischio, in conformita' all'allegato III, parte I, ed in presenza di fattori di priorita' assoluta o imprevisti conformemente all'allegato III, parte II, punti 2A e 2B.
2. L'autorita' competente locale:
a) seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezione obbligatoria, qualificate navi a «priorita' 1», secondo il regime di selezione di cui all'allegato III, parte II, punto 3A;
b) puo' selezionare le navi che possono essere sottoposte ad ispezione, qualificate navi a «priorita' 2», conformemente all'allegato III, parte II, punto 3B.
2. L'autorita' competente locale:
a) seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezione obbligatoria, qualificate navi a «priorita' 1», secondo il regime di selezione di cui all'allegato III, parte II, punto 3A;
b) puo' selezionare le navi che possono essere sottoposte ad ispezione, qualificate navi a «priorita' 2», conformemente all'allegato III, parte II, punto 3B.