Art. 18. ((Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima)) 1. Gli ispettori, nell'espletamento delle attivita' di controllo dello Stato di approdo in materia di sicurezza, come definita dall'articolo 1, lettera a), osservano le procedure e le linee guida specificate nell'allegato VIII per tutte le navi di cui all' articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che fanno scalo nei porti nazionali.
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12 maggio 2011
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11 settembre 2021
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