Articolo 2 del Decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229
Articolo 1Articolo 3
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11 giugno 1994
Art. 2.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 488
Entrata in vigore il 11 giugno 1994
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