Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 marzo 1956 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 marzo 1956 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature in sponda sinistra del fiume Oglio tra le alture di Carzaghetto e quelle di Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova), nonche' le arginature dell'affluente canale Naviglio fino al limite del rigurgito. - Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente art. 1.