Articolo 11 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19
Articolo 10Articolo 12
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13 marzo 2021
Art. 11. Funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attivita' di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonche' il possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625 , ed in particolare:
a) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonche' dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 6, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3;
b) l'adozione di procedure e modalita' di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome, per l'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 13 marzo 2021
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